Il panorama del lavoro agile in Italia si evolve. Con l’entrata in vigore della Legge 34/2026 (la prima Legge Annuale dedicata alle PMI), il legislatore introduce aggiornamenti cruciali che impattano sulla gestione della sicurezza e sulle responsabilità datoriali.
Nonostante il contesto nasca dal supporto alle Piccole e Medie Imprese, le nuove disposizioni sull’informativa e sulle sanzioni si applicano ai datori di lavoro di qualsiasi dimensione.
Il cuore della riforma risiede nell’Articolo 11, che identifica l’informativa scritta come lo strumento principale per garantire la salute del lavoratore “agile”.
Le nuove modalità
Per tutte le prestazioni eseguite in ambienti non controllati direttamente dal datore di lavoro, l’assolvimento degli obblighi di sicurezza (inclusi quelli sull’uso dei videoterminali) è garantito tramite:
- Consegna dell’informativa: Deve essere fornita sia al lavoratore che al RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza).
- Cadenza periodica: Non è più un documento “una tantum”, ma va consegnato con cadenza almeno annuale.
- Contenuto: Il documento deve mappare chiaramente sia i rischi generali che i rischi specifici legati alla prestazione esterna.
Resta fermo l’obbligo del lavoratore di cooperare attivamente all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dall’azienda.
La vera stretta arriva con la modifica all’Articolo 55 del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza). La mancata consegna dell’informativa non è più solo una svista amministrativa, ma una violazione punibile severamente.
| Violazione | Sanzione Penale | Sanzione Amministrativa (Ammenda) |
| Mancata consegna informativa a lavoratore/RLS | Arresto da 2 a 4 mesi | Fino a 7.403,96 € |
Perché è necessaria una diversa valutazione?
- Ambienti variabili: Il datore di lavoro non ha la “disponibilità giuridica” dei locali (es. casa del dipendente, spazi di co-working).
- Fattori di rischio specifici: L’isolamento, l’ergonomia delle postazioni domestiche e i rischi legati alla connessione perenne richiedono un approccio preventivo differente.
- Flessibilità e Obiettivi: Lo smart working si fonda sull’assenza di vincoli orari e spaziali, ma questa libertà deve essere bilanciata da una consapevolezza maggiore dei rischi correlati.
In sintesi: cosa devono fare le aziende entro il 7 aprile?
- Aggiornare i modelli di informativa sulla sicurezza.
- Pianificare la consegna annuale dei documenti a tutti i dipendenti in modalità agile.
- Coinvolgere il RLS nella revisione dei rischi specifici per il lavoro da remoto.
- Formare i lavoratori sull’importanza della cooperazione per prevenire infortuni domestici o malattie professionali legate all’uso dei videoterminali.