La formazione in videoconferenza equiparata alla formazione in presenza

Con la Legge 19 maggio 2022, n. 52 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza), entrata in vigore il 24/05/2022, la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro puo’  essere erogata sia con la modalita’ in  presenza  sia  con  la  modalita’  a distanza,  attraverso  la  metodologia   della   videoconferenza   in modalita’ sincrona.

Difatti l’art. 9-bis (Disciplina  della  formazione  obbligatoria   in materia  di  salute  e  sicurezza  sul  lavoro) testualmente recita: 

“…Nelle   more dell’adozione dell’accordo di cui all’articolo 37, comma 2,  secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la  formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro puo’  essere erogata sia con la modalita’ in  presenza  sia  con  la  modalita’  a distanza,  attraverso  la  metodologia   della   videoconferenza   in modalita’ sincrona, tranne che per  le  attivita’  formative  per  le quali siano previsti dalla legge e da accordi  adottati  in  sede  di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le province autonome di Trento e di Bolzano un addestramento o una prova pratica, che devono svolgersi obbligatoriamente in presenza”.

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