Legge 17 dicembre 2021, n. 215 – modifiche al D.Lgs. 81/08

Nelle modifiche introdotte recentemente dal D. L. n. 146/2021 convertito con la legge n. 215/2021 (entrata in vigore il 21/12/2021) la figura del preposto diventa sempre più rilevante, in materia di prevenzione. La prima modifica riguarda l’articolo 18 (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente) secondo cui (comma 1 a cui è aggiunto il nuovo punto b-bis) il datore di lavoro e dirigenti devono “individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19…”.

Inoltre in merito a tale figura sono stati modificati anche i seguenti articoli del D.Lgs. 81/08:

d-ter) all’articolo 19, comma 1:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a) sovrintendere e vigilare sull’osservanza da  parte  dei singoli  lavoratori  dei  loro  obblighi  di  legge,  nonche’   delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro  e di uso dei mezzi  di  protezione  collettivi  e  dei  dispositivi  di protezione individuale messi  a  loro  disposizione  e,  in  caso  di rilevazione  di  comportamenti  non  conformi  alle  disposizioni   e istruzioni impartite dal datore di lavoro e  dai  dirigenti  ai  fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie  indicazioni  di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attivita’  del lavoratore e informare i superiori diretti”;

2) dopo la lettera f) è inserita la seguente:

“f-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro  e  di  ogni  condizione  di  pericolo rilevata  durante   la   vigilanza,   se   necessario,   interrompere temporaneamente l’attivita’ e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformita’ rilevate”;

d-quater) all’articolo 26, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

“8-bis.Nell’ambito  dello  svolgimento di  attivita’  in regime di appalto o subappalto, i  datori  di  lavoro  appaltatori  o subappaltatori devono indicare espressamente al  datore  di  lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto”;

Infine altra importante modifica introdotta, riguarda non solo l’accorpamento e la rivisitazione degli attuali Accordi Stato-Regioni entro il 30 giugno 2022, ma soprattutto l’introduzione della formazione obbligatoria per il Datore di Lavoro in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

d-quinquies) all’articolo 37:

1) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente  periodo:

“Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano adotta  un  accordo  nel  quale   provvede   all’accorpamento,   alla rivisitazione e alla modifica degli accordi  attuativi  del  presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:

a) l’individuazione della durata, dei contenuti  minimi  e delle modalita’ della formazione obbligatoria a carico del datore  di lavoro;

b) l’individuazione delle modalita’ della verifica  finale di apprendimento obbligatoria per i  discenti  di  tutti  i  percorsi formativi e di aggiornamento  obbligatori  in  materia  di  salute  e sicurezza sul lavoro e delle modalita’ delle verifiche  di  efficacia della   formazione   durante   lo   svolgimento   della   prestazione lavorativa”;

2) al comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti  periodi:

“L’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto  e in  sicurezza  di   attrezzature,   macchine,   impianti,   sostanze, dispositivi,  anche  di   protezione   individuale;   l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure  di lavoro in  sicurezza.  Gli  interventi  di  addestramento  effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato”;

3) il comma 7 è sostituito dal seguente:

“7. Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti  ricevono un’adeguata e specifica formazione e un  aggiornamento  periodico  in relazione ai propri compiti in materia  di  salute  e  sicurezza  sul lavoro, secondo quanto previsto  dall’accordo  di  cui  al  comma  2, secondo periodo”;

4) dopo il comma 7-bis è inserito il seguente:

“7-ter. Per  assicurare  l’adeguatezza  e  la specificita’ della formazione nonche’ l’aggiornamento periodico  dei  preposti  ai sensi del comma 7, le  relative  attivita’  formative  devono  essere svolte interamente con modalita’ in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno  biennale  e  comunque  ogni  qualvolta  sia  reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza  di nuovi rischi”»;

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