La circolare n. 24 del 9 settembre 2021 riepiloga la disciplina prevista dalla normativa vigente in tema di obbligo di denuncia a fini assicurativi per gli infortuni prognosticati non guaribili entro tre giorni ai sensi dell’articolo 53 del d.P.R. 1124 del 1965 e fornisce chiarimenti sul regime sanzionatorio, a seguito di alcune incertezze manifestate dalle strutture territoriali.
L’articolo 53, comma 1, del d.P.R. 30
giugno 1965, n. 1124, stabilisce che il datore di lavoro deve presentare
all’Inail la denuncia per tutti gli infortuni accaduti ai lavoratori che siano
prognosticati non guaribili entro tre giorni, indipendentemente da ogni
valutazione circa la loro indennizzabilità.
La denuncia dell’infortunio deve essere presentata esclusivamente tramite gli
appositi servizi telematici entro due giorni da quello in cui il datore di
lavoro ne ha avuto notizia e deve essere corredata dei riferimenti al
certificato medico già trasmesso all’Inail dal medico o dalla struttura
sanitaria competente al rilascio. Per gli infortuni mortali e gli infortuni per
i quali ricorre pericolo di morte, la denuncia deve essere effettuata entro
ventiquattro ore dall’infortunio.
I datori di lavoro per gli infortuni accaduti ai lavoratori domestici e ai
datori di lavoro non imprenditori per gli infortuni occorsi ai lavoratori
occasionali, invece, devono inviare la denuncia tramite Pec alla sede Inail
competente, o se sprovvisti di Pec, per posta.
Il giorno iniziale da cui decorre il
termine di due giorni per la presentazione della denuncia di infortunio è
quello successivo alla data in cui il datore di lavoro ha ricevuto dal
lavoratore il numero identificativo del certificato di infortunio trasmesso
all’Inail dal medico o dalla struttura sanitaria che presta la prima
assistenza, nel quale sono specificati la data di rilascio e i giorni di
prognosi.
Per gli infortuni inizialmente prognosticati guaribili entro tre giorni da
quello dell’infortunio (franchigie), per i quali la prognosi si prolunga al
quarto giorno, il termine per la denuncia decorre dal giorno successivo alla
data di ricezione dei riferimenti dell’ulteriore certificazione medica di
infortunio che accerta la mancata guarigione nei termini di franchigia.
Dal 1° gennaio 2007, l’importo della sanzione per la violazione dell’articolo 53 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 è da 1.290,00 a 7.745,00 euro.
La violazione dell’obbligo di presentare la denuncia di infortunio rientra nell’ambito di applicazione della diffida obbligatoria di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
In caso di ottemperanza alla diffida il trasgressore o l’eventuale obbligato in solido è ammesso al pagamento della sanzione “minima” di 1.290,00 euro (sanzione nella misura del minimo previsto dalla legge). Il pagamento estingue il procedimento sanzionatorio limitatamente alle inosservanze oggetto di diffida e a condizione dell’effettiva ottemperanza alla diffida stessa.
Gli illeciti oggetto di diffida, qualora
il trasgressore o l’obbligato in solido non provvedano alla regolarizzazione e
al pagamento della sanzione “minima” entro il termine di quindici giorni,
possono essere estinti con il pagamento della sanzione in misura ridotta di
2.580,00 euro, pari al doppio del minimo della sanzione edittale, ai sensi
dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Il pagamento deve essere fatto tramite il modello F23 utilizzando i codici
tributo appositamente previsti.
Qualora il trasgressore, invece, non provveda a sanare l’illecito e a pagare
entro i termini previsti la sanzione ridotta, è fatto immediatamente rapporto
al competente Ispettorato territoriale del lavoro, il quale provvede
all’emissione dell’ordinanza – ingiunzione e alla gestione delle fasi
successive.
Dal 12 ottobre 2017 sono entrati in vigore gli obblighi previsti dall’articolo
18, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in
materia di comunicazione degli infortuni a fini statistici e informativi al
Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP).
L’interesse tutelato dal suddetto articolo 18 è chiaramente diverso da quello
perseguito dall’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1965, n. 1124 a presidio del quale sono previste apposite sanzioni, così
come diversi sono gli organi legittimati a contestare le violazioni. Sono
diversi anche gli stessi importi delle sanzioni amministrative ricollegate alle
condotte antigiuridiche previste dalle norme e diversa è la destinazione dei relativi
proventi.
La circolare sottolinea l’autonomia dei procedimenti sanzionatori correlati
all’accertamento della violazione delle diverse norme che stabiliscono gli
obblighi di denuncia degli infortuni ai fini assicurativi e gli obblighi di
comunicazione degli infortuni ai fini statistici e informativi, in virtù dello
specifico ambito di applicazione previsto dalle medesime norme.
L’articolo 55, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 stabilisce che l’applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 5, lettera g) del medesimo articolo, prevista per la violazione dell’obbligo di comunicare entro 48 ore gli infortuni superiori ai tre giorni, esclude l’applicazione della sanzione conseguente alla violazione dell’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
La circolare n. 24 del 9 settembre 2021, chiarisce che in virtù dell’autonomia dei diversi procedimenti sanzionatori e dell’obbligo di rispettare il termine di decadenza di novanta giorni fissato dalla legge per la notifica della contestazione dell’illecito, la diffida obbligatoria di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 non richiede verifiche ulteriori rispetto a quanto stabilito per la sua emissione.