Consultabile e scaricabile gratuitamente dal portale istituzionale il fact-sheet realizzato dal Dimeila (Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale) analizza le principali tipologie di DPI per la tutela della salute dei lavoratori nel comparto delle costruzioni
ROMA – L’European Agency
for safety and health at work (Eu-Osha) (Agenzia europea per la salute e
sicurezza sul lavoro) rilevava, già nel 2004, il possibile legame tra malattie
professionali e rischio chimico in edilizia. Fra le patologie che potrebbero
derivare da questa esposizione ci sono: la silicosi, gravi malattie
respiratorie, le dermatiti professionali, l’asma allergica. Per alcune
categorie di operai edili ci sarebbe anche un’associazione statisticamente
significativa tra lo sviluppo di neoplasie del polmone e delle cavità nasali e
l’esposizione a cancerogeni occupazionali. Oggi, l’Eu-Osha ha rimarcato,
altresì, la necessità che tutti i comparti impegnati nella sostenibilità
energetica, e quindi anche l’edilizia cosiddetta “green”, garantiscano
condizioni di lavoro sicure, sane e dignitose, al fine di contribuire a una
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Utili indicazioni per datori di
lavoro, preposti e lavoratori sulla scelta dei principali DPI da adottare
vengono fornite attraverso il fact-sheet pubblicato
dall’Inail “I dispositivi di protezione individuale per il rischio agenti
chimici nel settore dell’edilizia”, consultabile e scaricabile gratuitamente
dal portale istituzionale.
Attività che possono esporre i lavoratori nel cantiere
edile al rischio chimico. I lavoratori che operano all’interno del
cantiere edile possono essere esposti al rischio chimico attraverso l’utilizzo
e la manipolazione di sostanze e preparati pericolosi: solventi, pigmenti, additivi,
disarmanti, collanti e mediante specifiche lavorazioni, utilizzo di bitume o
asfalti a caldo. Possono esporre a rischio chimico anche lavorazioni come la
saldatura, con la relativa produzione di emissioni per vaporizzazione dei
metalli e per decomposizione e diffusione nell’aria di materiali fusi. Rischi
possono derivare da attività come la demolizione, lo scavo o la preparazione di
calce e malte cementizie in grado di determinare esposizione a particolato e
fibre.
Esposizione a isocianati, resine epossidiche, fibre
minerali artificiali. Nello studio, particolare attenzione è rivolta alla potenziale
esposizione dei lavoratori a inquinanti emergenti connessi alla cosiddetta
“edilizia verde”: isocianati, resine epossidiche, fibre minerali artificiali (FMA).
Gli isocianati che nel settore delle costruzioni trovano largo impiego
nell’utilizzo di schiume, fibre, elastomeri, materiali isolanti, pitture e
vernici, sono agenti capaci di arrecare danni alle vie respiratorie, poiché
sono irritanti per le membrane mucose e la cute. Le resine epossidiche, che
vengono impiegate in edilizia per la produzione di adesivi, vernici,
rivestimenti e strutture polimeriche composite, possono provocare dermatiti e
irritazioni agli occhi e all’apparato respiratorio. Le fibre minerali
artificiali (FMA), utilizzate come materiali isolanti, hanno potenziali effetti
infiammatori, citossici e cancerogeni.
Lo studio fornisce indicazioni utili sulla scelta dei
DPI da adottare. La grande varietà di sostanze chimiche a cui possono essere esposti i
lavoratori del settore edile comporta una scelta attenta e oculata dei
dispositivi di protezione individuale da indossare. Come indicato dalla scheda
informativa dell’Inail la scelta dei DPI adatti dipende da un insieme di
considerazioni: la natura e lo stato fisico dell’inquinante, i relativi valore
limite di esposizione professionale (VLEP), la concentrazione dell’inquinante
nell’ambiente di lavoro, la durata dell’attività lavorativa nell’aria
inquinata.
In una specifica tabella gli obblighi del datore di
lavoro, del preposto e del lavoratore. Ai fini del corretto utilizzo dei
DPI, il fact-sheet Inail riporta, in
una dettagliata tabella, gli obblighi del datore di lavoro, del preposto e del
lavoratore, ai sensi del d.lgs. 81/2008. Tra gli obblighi del datore di
lavoro, fornire gli opportuni DPI a seguito della valutazione del rischio
residuo, ovvero dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi e
individuare le caratteristiche dei DPI necessarie affinché queste siano
adeguate ai rischi. Il preposto deve sovrintendere e vigilare sull’osservanza
da parte dei lavoratori delle disposizioni aziendali riguardo all’uso dei DPI
messi a loro disposizione, in caso di inosservanza, è tenuto a informare i
superiori. Fra gli obblighi del lavoratore, utilizzare i DPI messi a
disposizione in maniera conforme all’informazione e alla formazione ricevute e
all’addestramento eventualmente organizzato.
I dispositivi per la protezione della cute e delle vie
respiratorie. I DPI per la salvaguardia dal rischio chimico, nel settore delle
costruzioni, sono sostanzialmente riconducibili a due tipologie: i dispositivi
per la protezione della cute e quelli per la difesa delle vie respiratorie. Nel
primo caso si fa riferimento a guanti e dispositivi di protezione del corpo in
grado di garantire una copertura ampia della superficie cutanea potenzialmente
esposta, compresi viso e occhi. I dispositivi di protezione delle vie
respiratorie definiti anche APVR (apparecchi di protezione delle vie
respiratorie) mirano a proteggere il lavoratore da sostanze pericolose allo
stato aeriforme (particelle, vapori, gas). Ai fini dell’individuazione
dell’APVR più adatto va considerata la natura dell’inquinamento, verificando se
sia dovuto a particelle, gas, vapori, insufficienza di ossigeno o a una
combinazione di questi fattori.
Requisiti di conformità dei DPI in base al regolamento
dell’Unione europea 425/2016. In appendice alla scheda informativa
vengono indicati i riferimenti normativi in materia: il d.lgs. 9 aprile 2008, n.
81; il d.lgs 19 febbraio 2009, n. 17; il regolamento dell’Unione europea n.
425/2016. In base al regolamento, i DPI devono essere progettati e fabbricati
in modo tale che nelle condizioni di impiego a cui sono destinati,
l’utilizzatore possa svolgere normalmente l’attività che lo espone a rischi,
disponendo al tempo stesso di una protezione appropriata e del miglior livello
possibile, e in modo da non provocare rischi e altri fattori di disturbo nelle
condizioni normali di utilizzo. Nel caso in cui il lavoratore sia esposto a
rischi multipli che richiedano l’utilizzo contestuale di più DPI, i dispositivi
devono essere compatibili tra loro e in grado di conservare, anche
nell’utilizzo simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei
rischi corrispondenti.
Fonte: INAIL