Cassazione Penale, Sez. 7, 02 maggio 2017, n. 20703 – Lavori edili in quota con un ponteggio privo di parapetto: responsabilità del CSE per mancata contestazione. I richiami verbali non rilevano, necessario l’atto scritto
L’art. 92, d.lgs. n. 81 del 2008 prevede, a carico del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, una serie di adempimenti che vanno ben oltre la mera ed asettica “verifica” (nel senso riduttivo inteso dall’imputato) ma che comportano azioni concrete volte a rendere effettiva l’osservanza delle prescrizioni contenute negli artt. 94, 95, 96 e 97, comma 1, nel piano di sicurezza e di coordinamento, nel POS e negli accordi tra le parti sociali (fra le quali organizza la cooperazione ed il coordinamento), dovendo contestare per iscritto alle imprese ed ai lavoratori autonomi interessati l’inosservanza delle norme suddette e delle prescrizioni contenute nel POS e nel piano di sicurezza e di coordinamento e segnalare alla ASL e alla competente DPL eventuali inadempienze. Nei casi più gravi può anche sospendere i lavori. Del resto, come già affermato da questa Corte, sussiste continuità normativa tra le disposizioni di cui all’art. 5 del D.Lgs. n.494 del 1996 e l’art. 92 D.Lgs. n. 81 del 2008.
E’ un dato di fatto (non contestato dall’imputato) che l’impresa esecutrice dei lavori stava eseguendo lavori edili in quota con un ponteggio privo di parapetto. Costituisce altro dato di fatto che l’imputato non ha mai contestato per iscritto all’impresa esecutrice dei lavori la grave inadempienza riscontrata, né ha preso altre iniziative volte a impedire la permanenza del grave rischio all’incolumità dei lavoratori. Lo stato dei fatti denunzia ex se la mancanza di vigilanza da parte del coordinatore che non ha prodotto i risultati voluti dalla norma. La contestazione, tra l’altro, deve risultare da atto scritto, la sua esistenza non può essere oggetto di testimonianza, come di fatto pretende il ricorrente. I “richiami verbali” non rilevano.
Presidente: GRILLO RENATO Relatore: ACETO ALDO Data Udienza: 06/06/2016
FattoDiritto
1.Il sig. A.P. ricorre per l’annullamento della sentenza del 15/04/2014 del Tribunale di Cassino che l’ha condannato alla pena di 4.000,00 euro di ammenda per il reato di cui all’art. 92, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 81 del 2008 a lui ascritto perché, quale coordinatore per la sicurezza in fase di realizzazione dei lavori di un cantiere edile, non verificava, con opportune azioni di controllo e coordinamento, l’applicazione da parte delle ditte realizzanti le strutture in cemento armato, delle disposizioni ad esso pertinenti contenute nel piano di sicurezza e coordinamento, nonché la corretta procedura delle relative procedure di lavoro. Il fatto è contestato come commesso in Fontana Uri il 04/09/2008.
1.1. Con il primo motivo eccepisce, ai sensi dell’art. 606, lett. b), cod. proc. pen., l’inosservanza o comunque l’erronea applicazione dell’art. 92, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 81 del 2008, a norma del quale, deduce, è sufficiente che il coordinatore “verifichi” l’applicazione del POS, non che se ne assicuri il rispetto. Nel caso di specie, afferma, tale obbligo non è stato violato perché egli ha costantemente controllato l’adozione delle prescritte misure di sicurezza e quando ne ha accertato il mancato rispetto ha richiamato il titolare dell’impresa giungendo, in due occasioni a sospendere i lavori e a informarne il committente.
1.2. Con il secondo motivo, deducendo che il verbale di contestazione e so-spensione dei lavori era stato sottoscritto il 29/08/2008, prima dell’accesso ispettivo, eccepisce, ai sensi dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., la carenza o comunque la manifesta illogicità della motivazione per travisamento della prova e omessa valutazione delle prove a discarico.
2.Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato
3.L’art. 92, d.lgs. n. 81 del 2008 prevede, a carico del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, una serie di adempimenti che vanno ben oltre la mera ed asettica “verifica” (nel senso riduttivo inteso dall’imputato) ma che comportano azioni concrete volte a rendere effettiva l’osservanza delle prescrizioni contenute negli artt. 94, 95, 96 e 97, comma 1, nel piano di sicurezza e di coordinamento, nel POS e negli accordi tra le parti sociali (fra le quali organizza la cooperazione ed il coordinamento), dovendo contestare per iscritto alle imprese ed ai lavoratori autonomi interessati l’inosservanza delle norme suddette e delle prescrizioni contenute nel POS e nel piano di sicurezza e di coordinamento e segnalare alla ASL e alla competente DPL eventuali inadempienze. Nei casi più gravi può anche sospendere i lavori. Del resto, come già affermato da questa Corte, sussiste continuità normativa tra le disposizioni di cui all’art. 5 del D.Lgs. n.494 del 1996 – concernente gli obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ancorché formalmente abrogate dall’art. 304 D.Lgs. n. 81 del 2008 e l’art. 92 D.Lgs. n. 81 del 2008, che ha recepito in termini sostanzialmente conformi il contenuto della disciplina previgente (Sez. 4, n. 46849 del 03/11/2011, Di Carlantonio, Rv. 252148; cfr. altresì Sez. 4, n. 47834 del 26/04/2016, Prette, Rv. 268255 che ha ricordato che il coordinatore per l’esecuzione dei lavori ex art. 92 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, oltre ad assicurare il collegamento fra impresa appaltatrice e committente al fine di realizzare la migliore organizzazione, ha il compito di vigilare sulla corretta osservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza da parte delle stesse e sulla scrupolosa applicazione delle procedure a garanzia dell’incolumità dei lavoratori nonché di adeguare il piano di sicurezza in relazione alla evoluzione dei lavori, con conseguente obbligo di sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, le singole lavorazioni.)
3.1.Orbene, è un dato di fatto (non contestato dall’imputato) che l’impresa esecutrice dei lavori stava eseguendo lavori edili in quota con un ponteggio privo di parapetto. Costituisce altro dato di fatto che l’imputato non ha mai contestato per iscritto all’impresa esecutrice dei lavori la grave inadempienza riscontrata, né ha preso altre iniziative volte a impedire la permanenza del grave rischio all’incolumità dei lavoratori.
3.2. Lo stato dei fatti denunzia ex se la mancanza di vigilanza da parte del coordinatore che non ha prodotto i risultati voluti dalla norma. La contestazione, tra l’altro, deve risultare da atto scritto, la sua esistenza non può essere oggetto di testimonianza, come di fatto pretende il ricorrente. I “richiami verbali” non rilevano.
4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di € 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 06/06/2016
Fonte: Osservatorio Olympus