NOVITA’ PER LA FORMAZIONE DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO

Il Decreto Ministeriale del 2 settembre 2021 (GU Serie Generale n.237 del 04-10-2021), entrato in vigore il 04-10-2022, introduce importanti novità per la formazione degli Addetti al servizio antincendio.

Percorsi formativi

Cambiano le denominazioni dei corsi di formazione e di aggiornamento, che sono suddivisi in livelli:

  • livello 1 (ex rischio basso)
  • livello 2 (ex rischio medio)
  • livello 3 (ex rischio alto)

Durata e periodicità

Formazione addetti antincendio:

  • aziende livello 1: corso di formazione di 4 ore (2 ore di modulo teorico e 2 ore di modulo pratico) e aggiornamento quinquennale di 2 ore (formazione pratica);
  • aziende livello 2: corso di formazione di 8 ore (5 ore di modulo teorico e 3 ore di modulo pratico) e aggiornamento quinquennale di 5 ore (2 ore di modulo teorico e 3 ore di modulo pratico);
  • aziende livello 3: corso di formazione di 16 ore (12 ore di modulo teorico e 4 ore di modulo pratico) e aggiornamento quinquennale di 8 ore (5 ore di modulo teorico e 3 ore di modulo pratico).

Docenti formatori

Sono abilitati ad effettuare le docenze, i formatori in possesso dei requisiti dettati dall’art. 6 del D.M. 02-09-2021, che stabilisce precise indicazioni sulle conoscenze, competenze e caratteristiche dei docenti, istituendo anche percorsi di formazione e di aggiornamento erogati dal Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.

Metodologie didattiche

Per quanto concerne i moduli teorici dei percorsi formativi, il Decreto introduce la possibilità di ricorrere alla formazione sincrona in videoconferenza, oltre a quella tradizionale in presenza. Per le parti pratiche, invece, è ammessa esclusivamente la formazione in presenza e le esercitazioni pratiche diventano obbligatorie anche per il livello 1 (ex rischio basso), in quanto è stata eliminata la possibilità di ricorrere ad ausili multimediali da usare in aula.

Disposizioni transitorie e finali

I corsi di formazione, già programmati con i contenuti dell’allegato IX del D.M. del 10 marzo 1998, sono considerati validi se svolti entro sei mesi dall’entrata in vigore del D.M. 2 settembre 2021, ovvero entro il 4 aprile 2023. Pertanto, fino a tale data, i corsi organizzati secondo le vecchie modalità saranno ritenuti validi. 

Il primo aggiornamento degli addetti al servizio antincendio dovrà avvenire entro cinque anni dalla data di svolgimento dell’ultima attività di formazione o aggiornamento. Se, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono trascorsi più di cinque anni dalla data di svolgimento delle ultime attività di formazione o aggiornamento, l’obbligo di aggiornamento è ottemperato con la frequenza di un corso di aggiornamento entro dodici mesi dall’entrata in vigore (4 ottobre 2022) del decreto stesso, ovvero entro il 4 ottobre 2023.

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